Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

La circolare allegata aggiorna le modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2” non solo in ambito scolastico, come già la nota del ministero prot. 410 del 29.3.2022, ma in linea generale.
La circolare stabilisce in sintesi quanto segue:

  • i soggetti che risultano positivi al tampone (molecolare o antigenico) per SARS-CoV2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento;
  • i soggetti contatti stretti di soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Durante il periodo di autosorveglianza, se si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data
    dell’ultimo contatto.

Pertanto per i contatti stretti di caso positivo (anche ad esempio in ambito familiare) non viene più disposta nessuna quarantena, indipendentemente dallo stato vaccinale.